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Registro impreseTutte le ditte che svolgano un'attività economica sono obbligate - per soddisfare le esigenze di pubblicità legale - ad iscriversi al Registro delle Imprese. Il Registro è composto da una Sezione ordinaria, tre Sezioni speciali (che accolgono rispettivamente gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori - compresi i coltivatori diretti - e le società semplici) e una Sezione nella quale sono annotate d'ufficio le denunce presentate dalle imprese artigiane ai vari Albi provinciali. Mentre l'iscrizione nella Sezione ordinaria ha effetti di pubblicità costitutiva per le società di capitali e di pubblicità dichiarativa per tutti gli altri soggetti, l'iscrizione nelle Sezioni speciali assolve la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia. Le imprese iscritte sono classificate secondo l'attività svolta, in base ai codici ATECORI 2002. Possono iscriversi alla Sezione ordinaria del Registro Imprese sia società che persone fisiche, e più dettagliatamente:
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata al momento della nascita dell'impresa, e successivamente gli iscritti devono denunciare - entro 30 giorni dall'evento - ogni modifica o la cessazione dell'attività. Domanda di iscrizione e successive comunicazioni possono essere trasmesse per via telematica (con l'uso della smart card, che permette di apporre la firma digitale ai documenti) o presentate allo sportello, ma sempre su supporto informatico.
Ogni anno, per i sotto indicati soggetti, è obbligatorio presentare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio di esercizio: - Società a responsabilità limitata - Società per azioni - Società in accomandita per azioni - Società Cooperative - Società Consortili - Società estere con sede in Italia - G.e.i.e. - Società di persone (solo il bilancio consolidato) interamente partecipate da società di capitali - Consorzi con qualifica di confidi Gli stessi soggetti (ad eccezione delle cooperative) sono tenuti anche al deposito dell’elenco soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali. I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale. Non devono depositare il bilancio le associazioni, le società di persone e le ditte individuali. BILANCI SU SUPPORTO INFORMATICO O PER VIA TELEMATICA Dal 9 Dicembre 2002, per effetto dell’art.31 L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente per via telematica o su supporto informatico (per le Camere che non l’abbiano esclusa). In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedra, compilando i modelli B ed intercalare S (quest’ultimo solo in caso di variazione dei soci rispetto all’anno precedente, diversamente, occorre fleggare l’apposito riquadro nel modello B). Il bilancio trasmesso per via telematica o presentato su supporto informatico deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto obbligato (amministratore, sindaco) mediante l’apposito dispositivo di firma digitale, comunemente detto smart card (da richiedere anche presso gli uffici della Camera di Commercio). Abilitati alla firma ed alla trasmissione del Bilancio sono anche i Commercialisti (Dottori commercialisti ovvero Ragionieri e periti commerciali regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali). Nel caso in cui il deposito venga effettuato tramite un intermediario (autorizzato con convenzione Telemaco Pay sottoscritta con Solo ed esclusivamente per informazioni sulla sottoscrizione della convenzione Telemaco Pay (non sul servizio Telemaco) è possibile telefonare al numero riportato nella scheda della Camera di Commercio competente. Il deposito del bilancio con conferma elenco soci può essere trasmesso utilizzando il sito
SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE E REA Chiunque omette di chiedere l'iscrizione, di effettuare il deposito o di presentare denuncia nei modi e nei termini di legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. Dal 31 ottobre 2003, tutte le istanze, le denunce e gli atti societari che le accompagnano possono essere presentati all'Ufficio del Registro Imprese solo per via telematica.
Tutti gli iscritti al Registro delle Imprese inoltre devono versare alla Camera di commercio il diritto annuale, secondo gli importi e le modalità previsti dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 17.
La Guida all’invio telematico Modulistica per l'iscrizione ai Registri camerali
Istituito nel dicembre 1993 con la legge 580, il Registro delle Imprese è divenuto operativo nel febbraio 1996, con la pubblicazione del regolamento di attuazione. Ha unificato funzioni e compiti del Registro delle Società - che era affidato alle Cancellerie commerciali dei Tribunali - e del Registro Ditte, già tenuto dalle Camere di commercio. L'Ufficio camerale del Registro delle Imprese svolge inoltre una serie di compiti secondari, come la gestione delle qualificazioni per autoriparatori, impiantisti ed imprese di pulizia, l'archiviazione dei bilanci aziendali su supporto ottico, la vidimazione dei libri sociali. L'Ufficio del Registro Imprese è diretto da un conservatore nominato dalla Giunta camerale e sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale.
Camera di Commercio I. A. A. di Ragusa
Piazza Libertà - 97100 Ragusa Tel.: +39 0932/671111 Fax: +39 0932/671245 Segretario Generale: Dott. Carmelo Arezzo Tel.: +39 0932/671272 e-mail: conservatore@rg.camcom.it Registro Imprese Camera di Commercio di Ragusa Addetti: Vincenzo Cassiba –Mariagrazia Arestia Telefono : 0932/671204 – 0932/671228 Fax : 0932/671245 e-mail: vincenzo.cassiba@rg.camcom.it - mariagrazia.arestia@rg.camcom.it
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03.06.2011
15.03.2011
19.11.2009
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