Diritto annuale
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA
DIRITTO ANNUALE 2010
La Camera di Commercio di Ragusa informa che entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio devono versare il diritto annuale. Gli importi da versare vengono annualmente determinati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; per l’anno 2010 le misure sono state stabilite con Decreto Ministeriale 22.12.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2010.
SI AVVERTE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA, CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 DEL 27.11.2009, HA CONFERMATO ANCHE PER L’ANNO 2010 LA MAGGIORAZIONE DEL 10% RISPETTO AGLI IMPORTI MINISTERIALI.
Il versamento deve essere effettuato in un‘unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, senza effettuare arrotondamento). In questo modo l’impresa può compensare immediatamente quanto deve pagare per il diritto annuale 2010 con crediti derivanti da altri tributi/contributi.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento mediante modalità telematiche (art. 37 comma 49 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).
L‘utilizzo del modello cartaceo è consentito esclusivamente nei “casi particolari“ di cui al punto 7 della circolare Agenzia delle Entrate n. 30/29.9.2006.
COMPILAZIONE DEL MOD. F24
?CONTRIBUENTE : si deve indicare il CODICE FISCALE (non la Partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
?SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
- codice ente locale: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio presso cui l‘impresa è iscritta (RG). Le imprese che esercitano l‘attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l‘importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- codice tributo: 3850;
- rateazione: non compilare;
- anno di riferimento: 2010;
- importi a debito: indicare l‘importo dovuto (comprensivo anche dell‘importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).
L‘impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un‘altra deve effettuare il pagamento solo a favore della Camera di Commercio presso la quale era iscritta al 1° gennaio 2010.
L‘importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell‘iscrizione nell‘anno.
IMPORTI
Si tenga presente, per quanto scritto sopra, che per l’anno 2010 gli importi riportati nel decreto ministeriale vanno aumentati del dieci per cento.
Tenendo conto di tale aumento per l’anno 2010 si dovranno versare i seguenti importi:
A) SEZIONE SPECIALE
• le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese versano un diritto annuale nella misura fissa di 97,00 euro;
• le imprese con ragione di società semplice agricola versano un diritto annuale nella misura fissa di 97,00 euro;
• le imprese con ragione di società semplice, non agricola, versano un diritto annuale nella misura fissa di 158,00 euro;
• le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. 2.2.2001 n. 96 (società tra avvocati) versano un diritto annuale in misura fissa di 187,00 euro.
B) SEZIONE ORDINARIA
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ancorchè annotate nella sezione speciale il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2009 le aliquote per scaglioni di fatturato così come previsti dalla tabella.
• Anche per l’anno 2010, come già avvenuto per il 2008 e per il 2009, NON deve essere più effettuato il confronto con quanto dovuto per l’anno precedente;
• l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2009 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa;
| Tabella | ||
| Fatturato | ||
| da euro | a euro | Misure fisse e aliquote (*) |
| 0,00 | 100.000,00 | 200,00 euro (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un max. 40.000,00 euro) |
|
ATTENZIONE:
SI RICORDA CHE L’IMPORTO OTTENUTO DALLA TABELLA DOVRA’ ESSERE INCREMENTATO DEL 10%, COSI’ COME DELIBERATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA, E, PERTANTO, LA MISURA FISSA MINIMA DIVENTA EURO 220,00.
• le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro;
• le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero devono versare, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente ha sede l’unità locale, un diritto di 110,00 euro (+ maggiorazione 10% = 121,00 per la CCIAA di Ragusa).
ATTENZIONE:
Si fa presente che gli eventuali arrotondamenti discendenti dall’applicazione delle aliquote esposte nella superiore tabella o per altre ragioni vanno calcolati secondo le procedure indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare prot. n. 19230 del 3.3.2009, consultabile nello stesso sito.
SANZIONI
Nei casi di tardivo od omesso pagamento verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto come previsto dalla legge.
Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2009 potranno usufruire del ravvedimento operoso (Decreto Legislativo 472/97).
INFORMAZIONI PER LE IMPRESE
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile rivolgersi all‘UFFICIO TRIBUTI presso la sede della Camera di Commercio, Piazza Libertà – Ragusa - Telefono 0932/671254 - Fax 0932/671245